UNI-9994
Manutenzione ordinaria è straordinaria dei presidi antincendio
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NORMA UNI-9994 del 20 giugno 2013
4.3 CONTROLLO INIZIALE
Consiste in un esame che deve essere eseguito a cura dell’azienda di manutenzione subentrante che deve verificare che:
- gli estintori siano manutenzionabili
- le marcature siano presenti e leggibili
- esistano le registrazioni delle attività di manutenzione precedenti
- sia disponibile il libretto di manutenzione ove previsto.
Qualora i documenti non siano disponibili, o siano solo parzialmente disponibili, il manutentore deve comunicare alla persona responsabile la non conformità rilevata.
L’esito dell’attività di controllo iniziale deve essere registrato a cura dell’azienda di manutenzione e comunicata alla persona responsabile.
4.4 SORVEGLIANZA
La sorveglianza consiste in una misura di prevenzione, che deve essere effettuata dalla PERSONA RESPONSABILE che abbia ricevuto adeguata informazione.
La periodicità dell’attività di sorveglianza è definita dalla persona responsabile in relazione al rischio di incendio presente.
Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate.
4.5 CONTROLLO PERIODICO
Deve essere effettuata da PERSONA COMPETENTE.
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale (entro fine mese), l’efficienza dell’estintore, tramite effettuazione dei seguenti accertamenti:
Verifiche di cui alla fase di sorveglianza.
- Per gli estintori pressurizzati: accertamento della pressione interna.
- Per gli estintori a CO2: accertamento dello stato di carica tramite pesatura.
4.6 REVISIONE PROGRAMMATA
- esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- controllo dell’assale e delle ruote, quando esistenti;
- ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
- sostituzione dell’agente estinguente;
- sostituzione delle guarnizioni;
- sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.
4.7 IL COLLAUDO
Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente, deve essere eseguito da PERSONA COMPETENTE. Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione.
Il collaudo delle bombole degli estintori a biossido di carbonio e delle bombole di gas ausiliario deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti.
4.8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Tutte le riparazioni e/o sostituzioni che impediscano il decadimento dei livelli di sicurezza dei prodotti devono essere attuate immediatamente. La mancanza di ricambi originali o adeguati o il protrarsi dell’intervento oltre il normale tempo del controllo stesso obbliga il manutentore a dichiarare il prodotto non funzionante e a comunicarne le cause all’utente.
L’emissione di un documento attestante la messa fuori uso dell’estintore soddisfa il requisito di comunicazione richiesto al punto precedente.
6.2 ESTINTORI NON MANUTENZIONABILI: Quali?
- Estintori di tipo non omologati ad esclusione degli estintori di classe D;
- Estintori che presentino segni di corrosione e ammaccature sul serbatoio;
- Estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- Estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;
- Estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- Estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti;
- Estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori portatili UNI EN 3-7);
- Estintori che abbiano superato 18 anni di età. (attenzione non si fa distinzione tra portatili e carrellati i e estintori omologati 20-12-82 e 07-01-2005).
8.3 REGISTRO
Tenuto dalla PERSONA RESPONSABILE.
La persona responsabile DEVE predisporre e tenere aggiornato un registro, FIRMATO DALLA STESSA PERSONA RESPONSABILE, in cui sono registrati i lavori svolti e lo stato in cui si lasciano gli estintori.
Il registro deve essere sempre presente presso l’attività, tenuto a disposizione delle autorità competente e del manutentore.
L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando la copia del documento di manutenzione rilasciata dal manutentore in cui si evidenzia quanto sopra riportato.
8.4 DOCUMENTO DI MANUTENZIONE
Redatto dal MANUTENTORE
A cura del manutentore deve essere redatto il documento attestante le attività svolte, le anomalie riscontrate, gli interventi eseguiti, i ricambi utilizzati, e la segnalazione di eventuali operazioni da eseguire.
Il documento deve contenere:
- i dati dell’azienda di manutenzione;
- i dati identificativi del manutentore;
- i dati dell’azienda cliente e della persona responsabile.
- Il documento, in copia deve essere allegato al registro
DISPOSIZIONI GENERALI
L’estintore può essere rimosso per manutenzione previa sostituzione, da parte della persona responsabile, con altro di capacità estinguente non inferiore.
Le iscrizioni devono essere sostituite con originali nuove qualora siano, anche in parte, non leggibili.
Ogni manutentore subentrante nel servizio di manutenzione deve garantire il corretto e responsabile proseguo delle operazioni di manutenzione effettuando la revisione, ove lo giudichi necessario, anche in anticipo.
La manutenzione degli estintori di incendio per fuochi di classe D deve essere effettuata in conformità alla norma .
Le marcature, contrassegni distintivi riportati dal costruttore dell’estintore NON devono essere rimossi o coperti. In particolare non devono essere coperte e rimosse le informazioni che identificano il costruttore.